Il Decreto Rilancio ha previsto un superbonus che dà grandi vantaggi a chi esegue alcuni interventi edilizi entro giugno 2022. Abbiamo già parlato delle speciali detrazioni fiscali per coloro che ristrutturano le facciate, oggi vediamo in cosa consiste il superbonus 110%.
Il superbonus è una detrazione fiscale corrispondente al 110% del lavore di uno dei seguenti interventi: lavori di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o riduzione del rischio sismico, eseguiti dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022.
Il bonus spetta anche a coloro che al 30 giugno 2022 abbiano effettuato il 60% dell’intervento complessivo, purché l’intervento venga completato entro il 31 dicembre 2022 (limite che si estende fino al 30 giugno 2023 se l’intervento è effettuato da un ente che gestisce case popolari).
Per il calcolo del bonus fa fede l’anno in cui si sono sostenute le spese e non l’anno in cui è stata emessa la relativa fattura. Un’alternativa molto interessante alla detrazione fiscale è la cessione della detrazione: cedendo il credito al fornitore, si può ottenere uno sconto in fattura di importo massimo pari alla fattura stessa, e sarà il fornitore a recuperare la cifra sotto forma di credito di imposta. La cessione può essere fatta anche a terzi, ad esempio una banca o una finanziaria.
Gli interventi possono riguardare sia immobili indipendenti che condomini e devono rientrare in una di queste categorie:
- Interventi di isolamento termico che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda. Valgono anche interventi di coibentazione del tetto.
L’importo massimo detraibile va da 30.000 a 50.000 euro a seconda del numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
L’importo detraibile va da 15.000 (per edifici di più di otto unità immobiliari) a 20.000 (per gli edifici con fino a otto unità immobiliari). Sugli edifici singoli, anche con più unità immobiliari purché indipendenti, si possono detrarre fino a 30.000.
- Interventi antisismici rientranti nel sismabonus. Gli immobili si devono trovare in zona sismica 1, 2 o 3.
Il massimo importo detraibile corrisponde a 96.000 euro, che comprende spese per l’acquisto di case antisismiche.
Gli interventi messi in campo devono garantire il passaggio di almeno due classi nella scala dell’efficienza energetica: l’APE elaborato da un tecnico abilitato sarà la riprova dell’efficientamento.
Il superbonus 110% si applica anche alle spese sostenute per l’esecuzione del lavori come acquisto dei materiali, smaltimento dei materiali rimossi, l’installazione dei ponteggi, le spese per le perizie.
- Le persone fisiche hanno diritto al bonus per massimo due unità immoibiliari.
- La detrazione massimo corrisponde all’imposta. Se l’imposta è inferiore alla detrazione spettante per quell’anno fiscale, il credito eccedente non può essere recuperato, ma può essere ceduto a terzi.
- Sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8, A9.
- Per usufruire del bonus si deve possedere o detenere l’abitazione in base a un titolo idoneo come proprietà, contratto di locazione, titolo di usufrutto.
- Per ottenere la detrazione è necessario pagare tramite bonifico che contenga, nella casuale: il motivo del versamento, il codice fiscale del mandante del bonifico (se beneficiario della detrazione), la partita iva del destinatario del bonifico.
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